Con il D.L. 104/2020 si consente al datore di lavoro di recedere dai contratti in essere superando il divieto di licenziamento in 4 ipotesi:
- cessazione definitiva dell’attività;
- fallimento;
- stipula di un accordo collettivo aziendale con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale con il riconoscimento al dipendente di un incentivo all’esodo;
- in caso di cambio appalto l’imprenditore uscente, ai sensi del comma 1 dell’art. 14 dello stesso D.L., potrà licenziare qualora i dipendenti vengano assunti dall’appaltatore entrante in forza di una clausola sociale fissata dalla legge, dal contratto collettivo o dal contratto d’appalto.
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