Leasing traslativo: in caso di inadempimento da parte dell’utilizzatore al concedente la scelta tra richiesta dell’intero importo o possesso del bene

Con sentenza n. 8470, la Corte di Cassazione ha sancito che: “in tema di leasing traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la clausola penale, che attribuisca al concedente, oltre all’intero importo del finanziamento, anche la proprietà e il possesso del bene è manifestamente eccessiva”. In quanto verrebbero attribuiti “vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, dovendo il giudice effettuare, ai fini della sua riducibilità ex articolo 1384 cc, una valutazione comparativa tra il vantaggio che detta clausola assicura al contraente adempiente e il maggior guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto”.