L’interior design è diritto d’autore. Lo conferma la Cassazione

La Suprema Corte con la sentenza n. 8433/2020, ha accordato tutela di diritto d’autore agli interni dei negozi.

In particolare, due note aziende di cosmetici hanno dato origine ad un contenzioso che ha visto vittoriosa una delle due aziende che aveva subito atti di concorrenza sleale e violazione del diritto d’autore per aver la concorrente copiato l’aspetto dei propri negozi, in violazione dell’art. 2 n. 5 L.A. che tutela “i disegni e le opere dell’architettura” ed anche perché la convenuta aveva copiato iniziative promozionali e commerciali ed aveva, tra le altre cose, ripreso il format del proprio sito web.

Il Tribunale di Milano aveva ravvisato  sia la lesione dei diritti d’autore della società attrice ai sensi dell’art. 2 n. 5 L.A. sia la concorrenza sleale parassitaria sanzionata dall’art. 2598 co. 1 n. 3 c.c. ed ha pronunciato condanna al risarcimento del danno liquidato in € 700.000,00 moltiplicando per 10 il costo pagato per la realizzazione del progetto.

Avverso la sentenza del Tribunale di Milano è stato proposto appello da parte della società condannata in primo grado ma la Corte d’Appello di Milano ha confermato al Sentenza di primo grado.

Avverso la decisione della corte d’Appello di Milano la azienda soccombente è ricorsa in Cassazione.

La Cassazione, investita della questione, ha confermato che “in tema di diritto d’autore, un progetto o un’opera di arredamento di interni, nel quale vi sia una progettazione unitaria, in uno schema in sé visivamente apprezzabile, che riveli una chiara «chiave stilistica», di singole componenti organizzate e coordinate per rendere l’ambiente funzionale ed armonico, ovvero l’impronta personale dell’autore, è proteggibile come progetto di opera dell’architettura, ai sensi dell’art.5 n. 2 I.a. («i disegni e le opere dell’architettura»), a prescindere dal requisito dell’inscindibile incorporazione degli elementi di arredo con l’immobile, non presente nella suddetta disposizione, o dal fatto che gli elementi singoli di arredo che lo costituiscano siano o meno semplici ovvero comuni e già utilizzati nel settore, purché si tratti di un risultato di combinazione originale, non imposto da un problema tecnico-funzionale che l’autore vuole risolvere”.

Ciò posto, la Cassazione ha confermato l’intervenuta contraffazione operata della ricorrente.

La Cassazione ha invece accolto l’impugnazione per la parte relativa alla concorrenza sleale in quanto il Tribunale e la Corte d’Appello avevano ravvisato la sussistenza della concorrenza sleale parassitaria senza tuttavia verificare se le iniziative asseritamente copiate presentassero la necessaria originalità, come la ricorrente aveva contestato.

Inoltre, La Suprema Corte ha accolto il capo di impugnazione relativo alla condanna al risarcimento del danno pari € 700.000,00 in quanto il moltiplicatore usato dai giudici di merito non era stato motivato e risultava perciò arbitrario, in contrasto con il principio della liquidazione equitativa del danno. Pertanto, la sentenza della Corte d’Appello di Milano è stata cassata, e la causa rinviata alla medesima Corte in diversa composizione